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MUD 2022 L.70/94


Pubblicato il DPCM che stabilisce il nuovo MUD: la scadenza è l'8 luglio 2023
Data di pubblicazione: 11/03/2023
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica comunica che, in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto,
SCADENZA : la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

Cos’è il MUD
 
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (appunto, MUD), istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell'anno precedente la dichiarazione.
 
Va da sé che entro la data di scadenza dovranno essere denunciati i rifiuti prodotti nell'anno 2022.
 
Qual è lo scopo del MUD? È una sorta di 7x30 dei rifiuti (passateci il paragone) e ha lo scopo di controllare quanti e quali rifiuti vengono prodotti e come vengono smaltiti o avviati a recupero.
 
Come anticipato, il modello va presentato entro il termine alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.
 

 
Chi è OBBLIGATO a presentarlo?
 
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), articolato in 6 Comunicazioni, deve essere presentato, da parte dei soggetti interessati così individuati:
 
     
  1. Comunicazione Rifiuti speciali
  2.  
    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
    • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e daaltri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'art. 184 comma 3 lettere c),d) e g)).
     
  1. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  2.  
    • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
    •  
     
  3. Comunicazione Imballaggi
  4.  
    • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) D.Lgs. 152/2006;
    • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile       2006, n. 152.
     
  5. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  6.  
    • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
    •  
     
  7. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
  8.  
    • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
    •  
     
  9. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
  10.  
    • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
    •  
 
Si specifica che le aziende che producono rifiuti pericolosi con meno di dieci dipendenti dovranno presentare la dichiarazione solo per i rifiuti pericolosi e non per tutti quelli prodotti.
 

Chi è esente?
 
Non devono presentare la dichiarazione MUD, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rifiuti NON pericolosi:
 
     
  • i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
  • le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
    • lavorazioni industriali
    • lavorazioni artigianali
    • fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
    • fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi;
  • le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);
  • le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi);
 
Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:
 
     
  • le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
  • i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa;
  • i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.
 
Medici, dentisti e pediatri che non rientrano in organizzazione di Enti ed Imprese (quindi liberi professionisti) non hanno l'obbligo di presentazione del MUD. Diversamente, hanno l'obbligo di presentazione se producono rifiuti pericolosi. Chi, durante l'anno 2021, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.
 
Sanzioni
 
Comunicazione Rifiuti
 
Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata presentazione, così come descritto nell'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010:
 
  • la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente      due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
  •  
  • la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro      2.600,00 a Euro 15.500,00.
 
Comunicazione Veicoli Fuori Uso
 
Per mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da Euro 3.000,00 a Euro 18.000,00 (D.Lgs. 209/2003, art. 13, comma 7).
 
Comunicazione produttori AEE
 
Per mancata, incompleta o inesatta comunicazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria va da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00 (D.Lgs. 49/2014, art. 38, comma 2, lettera H).
 
Come procedere?
 
Se si rientra tra le categorie obbligate a presentare il MUD, la cosa migliore da fare è quella di affidarsi a professionisti del settore. Spesso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per presentare la dichiarazione non è una procedura così semplice. Il controllo dei formulari e del registro di carico e scarico, dei rifiuti movimentati e di quelli in giacenza, nonché dei dati aziendali aggiornati in tutte le sue sezioni, sono terreno di errori e dimenticanze che, per quanto possano sembrare superficiali, comporteranno gravi sanzioni.
 
La Econsult srl opera nel settore ecologico da 30 anni ed ha maturato esperienza che mette giornalmente al servizio dei propri Clienti. Il nostro ufficio Consulenza è a completa disposizione per svolgere il servizio di compilazione e presentazione, fornire assistenza o maggiori informazioni.







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